Prossimamente, lo abbiamo già detto in un precedente intervento, il Ministero per lo Sviluppo Economico (MI.S.E.) comunicherà a ciascun beneficiario l’agevolazione concedibile. Chi ritiene di poter essere un beneficiario

deve controllare però che il suo indirizzo di posta elettronica certificata (pec) non sia nel frattempo scaduto, perché il Ministero comunicherà l’importo riconosciuto utilizzando, esclusivamente, la posta elettronica certificata, oltre a pubblicare il rispettivo provvedimento amministrativo sul sito del MI.S.E.

Chiarisco che le agevolazioni che saranno concesse sono fruibili solo mediante riduzione dei versamenti da effettuarsi con il modello di pagamento F24 che, come noto, è il modello che si utilizza per pagare le imposte e i contributi previdenziali. Quindi, non solo non giungeranno contributi in denaro, ma chi non avesse da pagare imposte e/o contributi previdenziali non potrà godere dell’agevolazione perché nulla avrà da compensare.

Nell’utilizzare la compensazione prevista occorre rispettare le formalità vigenti che prevedono, in questo caso, che il modello F24 che riporta la compensazione debba essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell’operazione di versamento, utilizzando l’apposito codice tributo che verrà appositamente istituito dall’Agenzia delle entrate. Quindi niente pagamento attraverso l’home banking o altri canali di pagamento non messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

Infine, come avevo già anticipato tempo addietro, anche in modo difforme da autorevoli canali d’informazione ufficiali, le agevolazioni di cui trattasi decorrono, e quindi saranno utilizzabili, solo dal periodo d’imposta di accoglimento dell’istanza di agevolazione. La data di accoglimento dell’istanza, precisa la circolare ministeriale 9 aprile 2018, n. 172230, “coincide con quella di pubblicazione del provvedimento del Ministero recante l’approvazione dell’elenco delle imprese ammesse alle agevolazioni di cui al presente paragrafo” (n.7). Quindi ritengo sia probabile nell’anno 2018, ma non prima, quindi non per l’anno di imposta 2017 per il quale stiamo per presentare in questo periodo le relative dichiarazioni annuali dei redditi.

25 maggio 2018 – Marco Prestileo

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