Abbiamo già detto che le agevolazioni che derivano dal bando sulle zone franche urbane sono utilizzabili solo in compensazione. Le agevolazioni sono un credito d’imposta che l’impresa o il professionista utilizza per pagare imposte o contributi.

Le compensazioni hanno però delle regole a cui ci si deve attenere. Vi sono quindi vincoli alla compensazione in presenza di debiti erariali iscritti a ruolo. La stessa limitazione esiste in caso di irregolarità contributiva.

Come chiarisce, ad esempio, la Circolare n. 15/2017, è previsto il divieto alla possibilità di utilizzare in compensazione i crediti relativi alle imposte erariali qualora il contribuente presenti ruoli scaduti di importo superiore a 1.500 euro, solo se relativi a imposte erariali e per le sole compensazioni “orizzontali” (quelle cioè relative a crediti e debiti di natura diversa). Non tutte le imposte (iscritte a ruolo) impediscono la compensazione ma solo quelle di natura erariale e quindi l’IRPEF, l’IRES, l’IVA, ma anche l’IRAP e le addizionali ai tributi diretti. Non comportano, invece, la restrizione dell’utilizzo di crediti erariali in compensazione, nel caso di loro iscrizione a ruolo, l’IMU/ICI, i contributi previdenziali, i premi INAIL (in quanto non rientranti tra le imposte erariali).

La compensazione dei crediti torna ad essere possibile, nel caso di debiti erariali iscritti a ruolo, quindi, solo in presenza di una valida rateazione oppure dopo aver provveduto al pagamento dei ruoli scaduti anche attraverso la loro compensazione da effettuarsi tramite modello di pagamento F24 e utilizzando il codice tributo “Ruol” istituito dalla risoluzione n. 18/E/2011.

L’inosservanza di tale divieto, è bene sottolinearlo, viene punita con alte sanzioni, pari al 50% del debito iscritto a ruolo fino a concorrenza dell’importo indebitamente compensato. La preclusione alle compensazioni non rileva in presenza di ruoli per i quali sia in atto o concessa la sospensione.

Sentito sull’argomento i responsabili dell’Assistenza tecnica Zone Franche Urbane, alla domanda se il credito derivante dalle agevolazioni della zona franca urbana, utilizzabili per pagare imposte e contributi mediante la compensazione in F24, rimane sottoposto alle regole ordinarie che limitano la compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo e quindi se si applica, nel caso di specie, la circolare 15/2017, punto 4, la risposta positiva è stata ancor più tranciante: “la fruizione non è consentita in caso di irregolarità contributiva o, per quanto attiene le imposte, in presenza di debiti iscritti a ruolo” . Non crediamo che con questa risposta si sia voluto porre limitazioni ulteriori rispetto a quanto sopra precisato ma un ulteriore chiarimento sarebbe utile.

Tutti i beneficiari delle agevolazioni zona franche urbane dovranno tenere quindi conto anche di questa limitazione.

4 giugno 2018 – Marco Prestileo

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