Due sono le novità per le società cooperative. La vera prima novità è che la cooperativa) non può più avere un amministratore unico. Nasce l'obbligo che sia sempre gestita da un consiglio di amministrazione. La seconda novità è che il consiglio di amministrazione deve durare in carica tre esercizi sociali e non di più.

Il comma 936 dell’art. unico della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in vigore dal 1° gennaio 2018, infatti, modifica alcune disposizioni codicistiche in materia di composizione dell’organo amministrativo delle società cooperative. Viene, infatti, introdotto, dopo il primo comma dell’art. 2542 c.c., un nuovo comma a tenore del quale «L’amministrazione della società è affidata ad un organo collegiale formato da almeno tre soggetti. Alle cooperative di cui all’articolo 2519, secondo comma, si applica la disposizione prevista dall’articolo 2383, secondo comma». Il scondo comma di quest'ultimo articolo prevede: "Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica".

Si tratta di modifiche, volte a contrastare il fenomeno delle c.d. “false cooperative”, con cui, da un lato, si esclude definitivamente la possibilità di ricorrere all'amministratore unico e, dall’altro lato, estendendo a tutte le cooperative la regola della durata massima della nomina a tre esercizi, si impedisce che vi siano amministratori senza scadenza di mandato.

Nella prassi si riscontravano poche cooperative gestite da un amministratore unico mentre sono molte le cooperative che hanno il proprio statuto in contrasto con la nuova norma che disciplina la durata massima del consiglio di amministrazione. Cosa fare se il consiglio di amministrazione della vostra cooperativa dura sino a revoca o dimissioni, quindi ha una durata oltre il triennio massimo previsto dalla nuova norma del codice civile?

La nuova norma non prevede disposizioni transitorie e quindi ci sono diverse scuole di pensiero sul fatto che la norma si applichi automaticamente anche se lo statuto prevede diversamente oppure si applicherà dalla prima modifica dello statuto o ancora solo per gli amministratori di nuova nomina.

Scegliendo l’interpretazione più rigida, cioè che la norma si applichi dal 1°/1/2018 (sostituzione di diritto ex art. 1419 c.c., ultimo comma), la stessa deve essere, a mio parere, comunque armonizzata (e questo è uno aspetto che molti improvvisati esperti dimenticano). La norma non deve avere un effetto retroattivo e deve essere pertanto in parte neutralizzata. Pertanto, il termine massimo di durata di tre esercizi dell’incarico degli amministratori dovrebbe iniziare, ritengo con convinzione, a decorrere dall’inizio dell’esercizio in corso al momento dell’entrata in vigore delle modifiche all’art. 2542 c.c. Ciò significa, a titolo esemplificativo, che per le società cooperativa il cui esercizio è iniziato il 1° gennaio 2018, gli amministratori in carica a tale data e nominati sino a revoca o dimissioni (quindi a tempo indeterminato), dovrebbero scadere alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio chiuso il 31 dicembre 2020, quindi ad aprile o giugno 2021.

15 agosto 2018 - Marco Prestileo

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