Sono già obbligati ad emettere la fattura elettronica i titolari di un contratto di subappalto, quindi le imprese alle quali l’appaltatore affida l’esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto.
Sono ugualmente interessati alla fatturazione elettronica i titolari di un sub-contratto, diverso dal subappalto, che eseguono un’attività nei confronti dell’appaltatore e per i quali quest’ultimo è tenuto a effettuare specifiche comunicazioni alla stazione appaltante, prima dell’inizio della prestazione.
I subappaltatori o i titolari di un sub-contratto, per scattare l’obbligo della fatturazione elettronica, devono però essere “direttamente coinvolti nell’appalto”, quindi se forniscono beni all’appaltatore destinati solo in parte all’appalto pubblico e senza sapere che utilizzo questi ne farà, potranno continuare a emettere fatture cartacee, almeno fino al 31 dicembre 2018.
L’obbligo della fattura elettronica non sussiste invece nell’ipotesi in cui il contratto di appalto sia stipulato con società controllate o partecipate da soggetti pubblici. Lo precisa la circolare n. 13/2018 dell’Agenzia delle Entrate sulla base di quanto previsto dal Codice dei contratti pubblici (art. 105 comma 2 del DLgs. 50/2016).
Tutto quanto sopra in attesa del 2019, dal primo gennaio infatti, salvo proroghe dell’ultimo minuto, tutti (salvo i contribuenti forfettari e per le cessioni all’estero) saremo chiamati ad emettere le fatture elettroniche, anche nei confronti dei privati. Le cessioni effettuate nell’ambito del commercio al minuto, la fattura elettronica dovrà essere emessa soltanto qualora richiesta dall’acquirente non oltre l’effettuazione dell’operazione.
1° ottobre 2018 – Marco Prestileo