Un provvedimento normativo complesso e molto articolato, poco conosciuto anche a chi vive e lavora in una Città di confine, come Ventimiglia.

Chi volesse approfondire l'argomento deve leggersi la Circolare n. 17/E/2017, pubblicata dall’Agenzia delle Entrate al fine di fornire chiarimenti e indicazioni in merito ai regimi agevolativi previsti per le persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale nel nostro Paese (Governo Renzi). In particolare, vengo presi in analisi i regimi rivolti ai cosiddetti “impatriati”, ovvero lavoratori dipendenti o autonomi, manager, lavoratori ad alta specializzazione e laureati; agli high net worth individual, neo residenti ad alta capacità contributiva; ai docenti e ricercatori e ai lavoratori “contro-esodati”. Premesso che il tratto comune di tutti questi regimi è costituito dal trasferimento della residenza in Italia dei soggetti beneficiari, vediamo per ciascuno in cosa consistono.

Sono misure volte ad agevolare le persone fisiche che trasferiscono la residenza in Italia per svolgervi un’attività di lavoro, per le quali è prevista una tassazione agevolata dei redditi prodotti in Italia, e misure volte ad agevolare le persone fisiche che si trasferiscono in Italia a prescindere dallo svolgimento di una particolare attività lavorativa, per le quali è prevista una tassazione agevolata dei redditi prodotti all’estero.

In sintesi, le agevolazioni sono incentivi fiscali previsti per il rientro in Italia di docenti e ricercatori residenti all’estero oppure un regime fiscale di favore per i lavoratori cosiddetti “impatriati” oppure, attraverso un’opzione, l’imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia.

L’agevolazione fiscale, ad esempio, per i lavoratori impatriati spetta per cinque periodi di imposta e, precisamente, per quello in cui il soggetto trasferisce la residenza fiscale in Italia e per i quattro periodi di imposta successivi.

Per effetto dell'esercizio dell'opzione prevista dall’art.24 bis del TUIR, altro esempio, l’imposta sostitutiva dell'IRPEF è calcolata in via forfetaria, a prescindere dall'importo dei redditi percepiti (anche se milionari), nella misura di euro 100.000 per ciascun periodo d'imposta in cui è valida la predetta opzione.

9 ottobre 2018 – Marco Prestileo

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