Il DL 119/2018, più conosciuto come decreto fiscale che disciplina le varie forme di #pacefiscale, prevede immediate riflessioni sulla convenienza di aderire alla definizione degli accertamenti, degli atti di adesione e degli inviti a comparire (art.2).

La definizione di questi atti impositivi, infatti, deve avvenire entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto (entro dunque il 23 novembre 2018), o, se più ampio, entro il termine dell’acquiescenza, cioè entro sessanta giorni dalla notifica dell’atto.

Per gli avvisi di accertamento, avvisi di rettifica e di liquidazione, avvisi di recupero del credito d’imposta, la definizione è ammessa per gli atti notificati entro il 24 ottobre 2018, non impugnati entro la medesima data e i cui termini di impugnazione sono ancora pendenti sempre alla data del 24 ottobre 2018.

La pace fiscale, per questi atti, comporta lo stralcio di sanzioni e interessi, prevedendo il pagamento del 100% delle imposte previste. Detta definizione si perfeziona con il versamento delle somme in unica soluzione o della prima rata entro i termini di cui sopra e il resto con un massimo di venti rate trimestrali di pari importo. E' stata esclusa la possibilità di compensazioni.

Attenzione a non confondere questo istituto per la definizione agevolata di avvisi di accertamento, di rettifica, di liquidazione e atti di recupero con gli altri (art.2):

  • Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione (PVC) - art. 1
  • Definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione (c.d. rottamazione-ter) art. 3
  • Stralcio dei debiti fino a mille Euro – art. 4
  • Definizione agevolata liti pendenti – art. 6
  • Dichiarazione integrativa speciale – art.9
  • Regolarizzazione associazioni sportive dilettantistiche – art. 7
  • Definizione agevolata imposte sul consumo di sigarette elettroniche – art. 8

Rimangono infine gli accertamenti con adesione, che, se sottoscritti entro il 24 ottobre 2018, possono essere definiti se il pagamento avviene entro il 13 novembre (il termine non è di trenta ma di venti giorni).

29 ottobre 2018 – Marco Prestileo

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