Dopo le prime due versioni, arriva la terza con importanti novità. All’interno della pacefiscale#, troviamo la così detta rottamazioneter# (art.3, D.L.119/2018, c.d. decretofiscale#). Tale norma prevede che i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, possono essere estinti, senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora.

La pace fiscale con l’Agenzia delle Entrate Riscossione (AER, ex Equitalia) si attua quindi versando le sole imposte dovute, integralmente in unica soluzione entro il 31 luglio 2019 o nel numero massimo, e questa è una buona novità, di dieci rate semestrali consecutive di pari importo, scadenti il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2019. Se si sceglie di rateizzare saranno dovuti gli interessi conseguenti alla sola rateazione.

La volontà di rottamare, come in passato (Governo Renzi), deve essere espressa dal debitore all'agente della riscossione mediante apposita comunicazione/domanda entro il 30 aprile 2019, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso agente pubblicherà sul proprio sito internet nel termine massimo di venti giorni dalla data di entrata in vigore del decretofiscale#, cioè entro venti giorni dal 24/10/2018; in tale comunicazione il debitore deve scegliere altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento e indicherà l'eventuale pendenza di giudizi, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi.

Entro il successivo 30 giugno 2019, l'agente della riscossione comunicherà ai debitori che hanno presentato la domanda di rottamazioneter#, l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

Possono adire alla rottamazioneter# anche i contribuenti che avevano aderito alla prima rottamazione ma che erano decaduti a seguito del mancato pagamento delle rate dovute. Chi invece aveva aderito alla rottamazione bis ed era decaduto da quest’ultima per il mancato pagamento delle rate dovrà prima regolarizzare le rate non pagate entro il prossimo 7 dicembre 2018.

E’ importante segnalare che nel caso in cui il contribuente abbia cartelle esattoriali comprensive di debiti per contributi previdenziali può sanarle con la pace fiscale, attraverso la rottamazione ter. Questa possibilità, si ritiene, sia indirettamente prevista dal citato art.3 che prevede che si possano sanare tutti i debiti affidati all’agente della riscossione fra il 2000 e il 2017, con una serie di esclusioni, dettagliate dal comma 16. E’ proprio questo comma che, di fatto, conferma la possibilità di sanare le pendenza contributive, escludendo solo «le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali».

Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, la pacefiscale# si applicano limitatamente agli interessi.

Prescindendo dalla volontà di rottamare, i debiti di importo residuo, alla data del 24 ottobre 2018, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, sono automaticamente annullati entro il 31 dicembre 2018. La norma richiama i “singoli” carichi, si ritiene quindi che se abbiamo in cartelle, ad esempio, tre debiti da euro 900 ciascuno per un totale di euro 2.700, nulla sarà comunque dovuto.

3 novembre 2018 – Marco Prestileo

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