Sotto le festività, effettuare omaggi da parte delle imprese ai propri clienti è spesso normale. La relativa spesa per l’acquisto di questi omaggi si può portare a costo nel conto economico?

I costi sostenuti per omaggi distribuiti dalle imprese ai clienti (e non amici o familiari o dipendenti) sono deducibili interamente, ai sensi dell’art. 108 comma 2 del TUIR, se il valore unitario dei beni in omaggio destinati ad uno stesso soggetto non supera 50 euro. Per valore unitario occorre fare riferimento al regalo nel suo complesso e non ai singoli beni che lo compongono. Quindi nel caso di un cesto natalizio composto di cinque diversi beni che hanno un valore cadauno di 15 euro, il valore unitario da prendere in considerazione è quello complessivo del cesto, cioè euro 75, ne consegue che detto cesto non genererà un costo interamente deducibile. Superando la soglia di euro 50 (valore unitario per lo stesso cliente), detta spesa per omaggi sarà soggetta, ai fini della deducibilità, ai limiti previsti per le spese di rappresentanza.

Le spese di rappresentanza non sono interamente deducibili ma solo in parte. Sono deducibili nell’esercizio di sostenimento nel rispetto dei limiti di inerenza e congruità previsti (1,5% dei ricavi e proventi della gestione caratteristica, fino a 10 milioni di euro; 0,6% dei suddetti ricavi, per la parte compresa tra 10 e 50 milioni di euro; 0,4% dei suddetti ricavi, per la parte eccedente 50 milioni).

Diverso trattamento per gli omaggi concessi ai dipendenti e collaboratori che sono deducibili dal reddito imponibile secondo le norme relative ai costi per le prestazioni di lavoro di cui all’art. 95 comma 1 del TUIR. Per il dipendente/collaboratore però il controvalore ricevuto, se superiore, insieme all’ammontare degli altri fringe benefit annuali, all’importo di 258,23 euro, è oggetto di tassazione ai sensi dell’art. 51 comma 1 del TUIR. Al di sotto di detto importo, nessuna tassazione per il dipendente/collaboratore.

E i pranzi o le cene natalizie? Le spese sostenute dall’impresa per pranzi e cene sono normalmente considerate spese di rappresentanza, con i limiti di deducibilità di cui sopra.

I pranzi o le cene natalizie con i dipendenti hanno il trattamento specifico previsto dall’art. 100 comma 1 del TUIR, il quale prevede che le spese relative a servizi utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti volontariamente sostenute per specifiche finalità di ricreazione (i c.d. pranzi o cene “sociali”) sono deducibili per un ammontare complessivo non superiore al 5 per mille dell’ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi.

Quanto sopra considerando, però, anche l’art. 109 comma 5 del TUIR, in base al quale le spese per la somministrazione di alimenti e bevande sono deducibili nella misura del 75%.

In questo ginepraio, buone feste a tutti.  

10 dicembre 2018 – Marco Prestileo

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