Una delle domande più ricorrenti con l’entrata in vigore dell’obbligo (da oggi, 01.01.2019) della fatturazione elettronica, se al ristoratore o al commerciante al dettaglio verrà chiesto dal cliente di emettere la fattura (altrimenti nulla cambia), è  «in sostituzione» dello scontrino o della ricevuta fiscale, il ristoratore/commerciante come si dovrà comportare?

Risposta, confermata dall'Agenzia delle Entrate in una sua FAQ: Qualora il cliente, al momento di effettuazione dell’operazione, chieda l’emissione della fattura, l’esercente potrà alternativamente:

1. in caso di "fattura differita", emettere una ricevuta fiscale o uno scontrino fiscale da utilizzare come documenti idonei (documento equipollente al DDT) per l’emissione di una “fattura differita”. In tal caso, l’ammontare dei corrispettivi certificati da ricevuta/scontrino fiscale e oggetto di fatturazione differita va scorporato dal totale giornaliero dei corrispettivi; la fattura differita verrà emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o prestazioni di servizi.

 2.  in caso di "fattura immediata", trasmettere al SdI entro i termini della liquidazione periodica (regola valida per i primi sei mesi a regime invece nei 10 giorni successivi), la fattura recante l’indicazione della data di effettuazione dell’operazione e rilasciare al cliente, al momento di effettuazione dell’operazione, apposita quietanza (ex art. 1199 del codice civile) o la stampa della fattura o la ricevuta del POS. Tali documenti assumono rilevanza solo commerciale e non fiscale. Resta ferma la possibilità di rilascio dello scontrino/ricevuta fiscale (ovvero del c.d. “documento commerciale” nel caso l’esercente effettui la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi mediante registratore telematico ai sensi dell’articolo 2 del D.Lgs. 127/2015). In tale ultimo caso, come già detto, l’ammontare dei corrispettivi oggetto di fatturazione andrà scorporato dal totale dei corrispettivi giornalieri.

1° gennaio 2019-Marco Prestileo

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