La legge di bilancio 2019 modifica i requisiti di accesso e le cause di esclusione dal regime forfetario. Dal 1° GENNAIO 2019, possono accedere al regime FORFETTARIO le persone fisiche con ricavi e compensi non superiori, nell’anno precedente, a 65.000,00 euro

(semplificando è stata eliminata la differenziazione rispetto alla tipologia di attività ATECO esercitata) e a differenza delle disposizioni precedenti sono state rimosse le esclusioni connesse al sostenimento di spese per lavoro dipendente (5.000,00 euro) e per beni strumentali (20.000,00 euro), le quali, quindi, non devono più essere computate ai fini dell’accesso e della permanenza nel regime dall’1.1.2019.

Sono state però inserite nuove cause che impediscono l'accesso al regime forfetario. Gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che, contemporaneamente all’esercizio dell’attività:

  • partecipano a società di persone, associazioni o imprese familiari (art. 5 del TUIR);
  • controllano, direttamente o indirettamente, società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni.

Rispetto alla versione previgente della disposizione è stato aggiunto in modo esplicito il riferimento alle imprese familiari, alle srl non in regime di trasparenza e alle associazioni in partecipazione.

La mera partecipazione alle srl (trasparenti o non trasparenti) che esercitano attività NON direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni o nelle quali NON vi è un controllo, non deve essere considerata causa di esclusione. Sul punto sarebbe gradita una precisazione ministeriale ma credo che l’interpretazione non possa essere diversa.

Non viene incisa la restante disciplina del regime (ad esempio, determinazione del reddito, imposizione sostitutiva al 5% per i primi 5 anni dall’inizio dell’attività, esclusione da IVA, semplificazione degli adempimenti fiscali e contabili, riduzione dei contributi previdenziali).

 

Attenzione, la nuova norma impedisce di utilizzare il regine forfettario alle persone fisiche la cui attività d’impresa o di lavoro autonomo sia esercitata, PREVALENTEMENTE, nei confronti di datori di lavoro, o soggetti direttamente o indirettamente ad essi riconducibili, con i quali:

  • sono in corso rapporti di lavoro;
  • oppure erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta.

5 GENNAIO 2019 - Marco Prestileo

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