Il D.L. 119/2018 è stato convertito nella legge 136/2018, pertanto entro il 30/04/2019 possiamo optare per la sanatoria delle controversie tributarie (liti pendenti) solo se la controparte è l’Agenzia delle Entrate. Lo stabilisce l’art.6 rubricato “Definizione agevolata delle controversie tributarie”.
Le controversie con l'Agenzia Entrate devono essere per “atti impositivi” in cui il ricorso è stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore del decreto, cioè il 24/10/2018, per le quali è pendente, in ogni stato e grado, il giudizio (anche per Cassazione).
Per sapere quanto si deve pagare per chiudere il contenzioso occorre distinguere le seguenti casistiche alternative tra loro:
- Ricorso notificato ma non ancora discusso o deciso, quindi ancora pendente e iscritto nel primo grado, la controversia può essere definita con il pagamento del 90 per cento del valore della controversia; cioè il pagamento del 90% delle sole imposte richieste al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore della controversia/lite è costituito dalla somma di queste.
- Dove l’Agenzia delle Entrate è risultata soccombente, in relazione all’ultima o unica pronuncia resa sul merito o sull’ammissibilità dell’atto introduttivo al giudizio, la controversia si definisce con il pagamento: a) del 40 per cento del valore della controversia in caso di soccombenza dell’Agenzia delle Entrate nella pronuncia di primo grado; b) del 15 per cento del valore della controversia in caso di soccombenza del Fisco nella pronuncia di secondo grado; c) del 5% del valore della controversia pendente innanzi alla Corte di cassazione, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per le quali l'Agenzia delle entrate risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio.
In caso di accoglimento parziale del ricorso o comunque di soccombenza ripartita tra il contribuente e l'Agenzia delle entrate, l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni è dovuto per intero relativamente alla parte di atto confermata dalla pronuncia giurisdizionale e in misura ridotta secondo quanto sopra riportato al punto 2, lett. a) o lett. b) o lett. c ).
La definizione si “perfeziona” con la presentazione della domanda (entro il 30/04/2019) e il pagamento per l'intero o della prima rata entro il 31/05/2019. Attenzione, è possibile scomputare gli importi già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio; non è possibile ottenere rimborsi sulle eventuali somme versate in eccesso, anche con riferimento alla definizione stessa.
È prevista la rateazione ma esclusivamente per importi dovuti superiori a 1.000 euro, dovendosi tenere conto di quelli definiti, in un massimo di venti rate trimestrali con rate successive da versare entro il 31 agosto, 30 novembre, 28 febbraio e 31 maggio di ciascun anno a partire dal 2019. Sulle rate successive alla prima, si applicano gli interessi legali calcolati dal 1° giugno 2019 alla data del versamento.
13 gennaio 2019 – Marco Prestileo