Con la nuova norma, si estendo gli obblighi prima vigenti per i soggetti con partita IVA a tutti e la compensazione è possibile solo dopo aver presentato la dichiarazione annuale da cui scaturisce il credito da compensare. Ma vediamo meglio alcuni dettagli.

OBBLIGO DI PREVENTIVA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DA CUI EMERGE IL CREDITO

Sono soggette all’obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui emerge il credito le compensazioni SOPRA AI 5.000 EURO identificate dai codici classificati nelle seguenti categorie della tabella allegata alla presente risoluzione:

  1. a) imposte sostitutive;
  2. b) imposte sui redditi e addizionali;
  3. c) IRAP;
  4. d) IVA. Si precisa che il credito potrà essere compensato a partire dal decimo giorno successivo a quello di corretta presentazione all’Agenzia delle entrate della dichiarazione o dell’istanza da cui emerge il credito stesso.

Si precisa che il credito potrà essere compensato a partire dal decimo giorno successivo a quello di corretta presentazione all’Agenzia delle entrate della dichiarazione o dell’istanza da cui emerge il credito stesso.

OBBLIGO DI PRESENTAZIONE DEL MODELLO F24 ATTRAVERSO I SERVIZI TELEMATICI RESI DISPONIBILI DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE

In sintesi, tutti i contribuenti, CON E SENZA PARTITA IVA, e sostituti d’imposta sono ora tenuti a presentare il modello F24 attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, qualora esponga la compensazione dei crediti sopra identificati (lettere a,b,c,d)

ATTENZIONE: l’obbligo di utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate non sussiste qualora l’esposizione del credito nel modello F24 rappresenti una mera modalità alternativa allo scomputo diretto del credito medesimo dal debito d’imposta pagato nello stesso modello F24.  Ad esempio, se nello stesso modello F24 è utilizzato in compensazione il credito identificato dal codice 2003 (saldo IRES) per l’importo di 6.000 euro e – aggiungendo 1.000 euro di fondi propri – viene effettuato il pagamento dell’acconto IRES di 7.000 euro per il periodo d’imposta successivo (codici tributo 2001 e 2002), l’operazione potrà essere eseguita anche attraverso i servizi telematici offerti da banche, Poste e altri prestatori di servizi di pagamento.

Ricordo che i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate sono:

- direttamente dal contribuente o dal sostituto d’imposta, utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online”;

- avvalendosi di un intermediario abilitato, di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

F24 CON SALDO ZERO

A prescindere dalla tipologia di compensazione effettuata, resta fermo l’obbligo di presentare il modello F24 “a saldo zero” esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate

RIASSUMENDO, IN CASO DI COMPENSAZIONI ORIZZONTALI superiori a euro 5.000,

Primo obbligo: prima della compensazione occorre presentare la dichiarazione da cui emerge il credito

Secondo obbligo: aspettare 10 giorni

Terzo obbligo: presentazione F24 solo con servizi telematici dell’Agenzia

Attenzione: le regole di cui sopra valgono sempre e solo per la compensazione orizzontale, detta anche esterna, che consiste nella compensazione tra debiti e crediti di diversa natura e risultanti nei confronti di diverse tipologie di Enti; tale compensazione viene effettuata mediante la presentazione obbligatoria del modello F24.

Se la compensazione è verticale, detta anche interna, che consiste nel portare in diminuzione di un debito corrispondente a una determinata imposta un credito relativo alla stessa imposta; classico esempio di compensazione verticale è la c.d. compensazione Iva su Iva oppure IRPEF su IRPEF, ecc., non sussiste l’obbligo.

8 gennaio 2020 – Marco Prestileo

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