Come vedremo, i benefici fiscali del Superbonus 110%, se le attestazioni dei professionisti incaricati corrispondo al vero, non possono più decadere. Sicurezza quindi per i contribuenti. La paura in presenza di professionisti qualificati e preparati non è più giustificata.
Con l’art. 33 comma 1 lett. c) del DL 77/2021 (c.d. “Semplificazioni”) è stata introdotta la possibilità di evitare di attestare lo “stato legittimo” dell’immobile a monte delle opere da realizzare all’interno del Superpbonus 110%.
Una procedura che ha semplificato molto, evitanto preventive verifiche edilizie che prima della semplificazione erano necessarie per legittimare l’esecuzione delle opere edilizie, con specifico riferimento agli interventi che possono fruire del Superbonus 110%.
La nuova disposizione, in particolare, previde che gli interventi di cui all’art. 119 del DL 34/2020 (gli interventi cioè che danno diritto al Superbonus 110%), con l’esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante semplice comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA).
Attenzione, quindi la presentazione della CILA è sempre necessaria ed è l’unico documento sufficiente (ma obbligatorio) per attestare lo stato legittimo dell’immobile e di conseguire i titoli abilitativi ordinariamente richiesti dal DPR 380/2001 per realizzare gli interventi edilizia.
Il tecnico abilitato che presenta una “CILA superbonus” si limiterà pertanto ad attestare un fatto puramente formale (estremi del titolo abilitativo di prima costruzione o regolarizzazione dell’immobile, oppure che esso sia stato completato prima del 1° settembre 67), senza dover attestare anche il fatto sostanziale che tale immobile si trovi in “stato legittimo” ex art. 9-bis comma 1-bis del DPR 380/2001.
L’eventuale esistenza di “abusi pregressi” sull’immobile oggetto degli interventi, pertanto, non pone più ostacoli al celere espletamento delle relative procedure edilizie.
Restano ovviamente esclusi dalla semplificazione solo gli immobili “totalmente abusivi”, seppure è importante aggiungere, e non è poca cosa, la cui edificazione è stata completata successivamente al 1° settembre 67, come i tecnici ben comprenderanno, richiamando quanto sopra detto.
Dopo la completa e corretta presentazione della CILA, ne consegue che i presupposti che possono determinare la decadenza dal beneficio fiscale, ai sensi dell’art. 49 del DPR 380/2001, possono essere solo relativi al realizzo di interventi difformi rispetto a quelli oggetto della CILA appositamente presentata o la non corrispondenza al vero delle attestazioni di cui al comma 14 dell’art. 119 del DL 34/2020, ossia delle attestazioni che devono essere rese da tecnici abilitati, sui requisiti degli interventi di efficienza energetica e degli interventi di miglioramento sismico, nonché sulla congruità dei relativi costi, per poter beneficiare del superbonus sulle spese.
11 giugno 2021 - Marco Prestileo
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