Entra in vigore il 27 maggio, l’obbligo di far eseguire i lavori edili, agevolati con il Superbonus, ecobonus, sismabonus, bonus ristrutturazioni e bonus facciate ad imprese che applicano i contratti collettivi del settore edile.

Diciamo subito che il nuovo obbligo non riguarda qualsiasi intervento, l’obbligo è applicato solo ai lavori edili indicati nell’allegato X del D.lgs. 81/2008, che concorrono alla realizzazione di un’opera di importo complessivo superiore a 70mila euro.

Il nuovo adempimento riguarda quindi i cantieri temporanei o mobili, di importo superiore a 70mila euro, relativi a lavori di:

- costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento;

- trasformazione, rinnovamento o smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici;

- scavi, montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.

Se si rientra nelle condizioni di cui sopra (lavori edili di cui all’allegato X e di importo superiore a euro 70mila), possono essere agevolati con il Superbonus e gli altri bonus edilizi solo se i lavori sono affidati ad imprese che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali più rappresentative.

Il contratto collettivo applicato deve essere indicato nell’atto di affidamento dei lavori, nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori e deve essere verificato dai soggetti preposti al rilascio del visto di conformità.

Per il Superbonus, l’obbligo del contratto collettivo vale sempre, quindi sia se si usufruisce della detrazione direttamente, nella dichiarazione dei redditi, sia se si opta per lo sconto in fattura o la cessione del credito.

Per Ecobonus, Sismabonus, Bonus Ristrutturazioni e Bonus facciate (tutto quanto non sia un 110%), l’obbligo vale solo se si opta per lo sconto in fattura o la cessione del credito.

29 maggio – Marco Prestileo

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