Il nuovo Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, DLgs. 12 gennaio 2019 n. 14, attuativo della legge delega n. 155/2017 per la riforma delle procedure concorsuali, è stato pubblicato il 14/2/2019 in Gazzetta Ufficiale (S.O. n. 6 G.U. 14.2.2019 n. 38).
Particolare attenzione deve essere fatta alle norme transitorie che ne disciplinano l’entrata in vigore (art. 389), prevista:
- per il 15 agosto 2020 (dopo il decorso del termine di 18 mesi dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale),
- salvo alcune eccezioni, tra cui le importanti modifiche al diritto societario, l’istituzione dell’Albo, ecc., che entrano in vigore il 16/03/2019 (dopo 30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale).
In via transitoria continua ad applicarsi, invece, la disciplina di cui al RD 267/42 e quella della L. 3/2012 (art. 390).
Le più importanti modifiche al diritto societario riguardano un argomento già trattato (clicca su: Torna il collegio sindacale nelle piccole SRL) che comporta l’obbligo della nomina dell'organo di controllo o del revisore se la società di capitali:
a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 10 unità.
Nuovamente particolare attenzione deve essere fatta sull’entrata in vigore di detto obbligo di nominare l’organo di controllo. Sulla base della previsione del terzo comma di detto art.390, le società a responsabilità limitata e le società cooperative costituite alla data dell’entrata in vigore del presente articolo, quando ricorrono i requisiti di cui sopra, devono provvedere a nominare gli organi di controllo o il revisore e, se necessario, ad uniformare l'atto costitutivo e lo statuto alle nuove disposizioni entro nove mesi dalla predetta data, quindi entro 9 mesi dal 16/03/2019 (cioè entro e non oltre il 16/12/2019).
Ai fini della prima applicazione delle nuove disposizioni di cui all'articolo 2477 del codice civile, commi secondo e terzo, che comporta l’obbligo della nomina dell'organo di controllo o del revisore nelle società di capitali, si deve fare riferimento ai due esercizi antecedenti la scadenza indicata del 16/12//2019, quindi nel caso di società con esercizio coincidente con l’anno solare, agli esercizi 2017 e 2018.
16 febbraio 2019 - Marco Prestileo