Tra le novità di rilievo dell’ultima legge di Bilancio vi era la possibilità, dal 1° gennaio 2021, di beneficiare del Superbonus 110% anche per i lavori di installazione di ascensori e montacarichi, e per tutti gli strumenti che favoriscono la mobilità interna ed esterna.
E’ stata una notizia molto apprezzata sapere che è possibile, durante degli interventi così detti trainanti o principali (cappotto termico, sostituzione di impianto termico o interventi di messa in sicurezza sismica ma anche dal 01/01/2021 la coibentazione del tetto, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente), recuperando interamente la spesa (persino al 110%), installare anche, come intervento trainato o secondario, un ascensore o, sempre a titolo di esempio, altri strumenti che favoriscano la mobilità, attraverso la comunicazione, quali la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata che sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione. E’ agevolata, anche la sostituzione dei gradini con le rampe, anche all’interno delle singole unità immobiliari.
Si è subito inteso che la nuova disposizione indicava come beneficiari di questa importantissima agevolazione:
- Le persone con handicap grave secondo quanto previsto nell’articolo 3, comma 3, della legge 104 del 1992;
- ma anche semplicemente le persone di età superiore a 65 anni (quindi anche senza disabilità).
Rimanevano invece enormi dubbi nel comprendere se le persone di cui alle precedenti lettere a) e b), indicate come persone beneficiarie dell’agevolazione, dovevano essere presenti nell’edificio sui cui si intendeva intervenire attraverso il Superbonus 110% oppure se la nuova disposizione aveva solo genericamente questa finalità, quindi agevolare i lavori di installazione di ascensori e montacarichi, e per tutti gli strumenti che favoriscono la mobilità interna ed esterna, per chiunque, abitanti dell’edificio aventi le sopracitate caratteristiche o anche potenziali ospiti esterni. Insomma interpretare la novella come un’agevolazione lungimirante e aperta, tendente a migliorare l’abbattimento delle barriere architettoniche prescindendo che il fruitore abitasse o meno nell’edificio in cui i lavori venivano eseguiti.
La risposta, anche se attraverso atti parlamentari e quindi poco conosciuti ai molti, è arrivata da Ministero che ha precisato: “Si ritiene che la presenza, nell'edificio oggetto degli interventi, di «persone di età superiore a sessantacinque anni», sia, in ogni caso, irrilevante ai fini dell'applicazione del beneficio, atteso che, come ribadito con la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 19/E dell'8 luglio 2020, la detrazione di cui al citato articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del Tuir spetta per le spese sostenute per gli interventi che presentano le caratteristiche previste dalla specifica normativa di settore applicabile ai fini dell'eliminazione delle barriere architettoniche, anche in assenza di disabili nell'unità immobiliare o nell'edificio oggetto degli interventi. La predetta detrazione spetta, in sostanza, qualora l'intervento presenti le caratteristiche di cui al citato decreto ministeriale, a prescindere dalla sussistenza di ulteriori requisiti, quali, tra gli altri, la presenza nell'immobile o nell'edificio di persone di età superiore a sessantacinque anni”.
Una buona notizia quindi che conferma quanto la complessa normativa del superbonus 110%, se ben governata da professionisti con specifica preparazione in materia, sia davvero vantaggiosa per chi intende effettuare interventi così detti trainanti o principali (quali: cappotto termico, sostituzione di impianto termico o interventi di messa in sicurezza sismica, ma anche la coibentazione del tetto) e nel contempo esegue interventi trainati (secondari ai principali), tipo appunto l’eliminazione di barriere architettoniche, la sostituzione degli infissi, gli impianti fotovoltaici e pannelli solari, i sistemi di accumulo integrati per gli impianti fotovoltaici, le colonnine di ricarica per i veicoli elettrici negli edifici, tutti gli altri interventi di efficientamento energetico previsti dall’art. 14 del DL 63/2013, compreso l’installazione di schermature solari.
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https://www.studioprestileo.it/index.php/blog/60-il-superbonus-110-e-partito-ed-e-una-realta
https://www.studioprestileo.it/index.php/blog/59-un-occasione-da-non-perdere-superbonus-110
15 maggio 2021 - Marco Prestileo